Il Sismabonus, indipendentemente della percentuale, è la detrazione fiscale che viene riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio sismico in zone 1, 2 e 3.
La percentuale del 110% è applicabile a tutti gli interventi oggi incentivati con il Sismabonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi indicati nel Decreto rilancio (isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento).
Pertanto il Sismabonus al 110% è fruibile solo se agganciato a questi interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Sono ammessi al Superbonus Sismabonus gli interventi antisismici generici, quelli con riduzione di una o due classi di rischio sismico, con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili e, infine, fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.